Coronavirus, mediazione e impugnazione delle delibere

La sospensione dei termini di cui al suindicato art. 83, D.L. n. 18/2020 vale per i procedimenti già promossi (entro la data del 9 marzo). Per il periodo successivo? Per il periodo successivo è “tutto” (salvo le eccezioni previste dal D.L. n. 18/2020) interrotto. E con riferimento particolare all’impugnazione delle delibere condominiali, v’è da ritenere che è lo stesso termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. ad essere interrotto: infatti l’espressione utilizzata dal co.1 (“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili”) è a tal punto amplia da ricomprendere tutti i termini processuali; ed è stato da tempo chiarito che i termini di cui all’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle delibere condominiali sono termini processuali, soggetti alla sospensione feriale dei termini (Corte Cost. n. 49/1990) e quindi viene da concludere, anche alla sospensione dei termini derivanti non dalle ferie agostane, ma ahimè, dall’emergenza COVID-19.

Condividi