Il committente deve verificare l’idoneità dell’impresa esecutrice

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente medesimo, di situazioni di pericolo, fermo restando che il committente ha comunque l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche (ma non esclusivamente) attraverso il controllo della loro iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 36438/20; depositata il 18 dicembre)

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