La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art 595 co. 3 cpp, sotto il profilo dell’offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.

cass 4873/2017

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