Penale

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Il giudice che dichiari l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza «per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s.». E ciò «in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
(Corte di cassazione – Sentenza 23 novembre 2018 n. 52795)

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